Bari – “(…)
ritenuto in ogni caso, nella comparazione degli interessi in gioco, di assegnare prevalenza all’interesse pubblico collegato al completamento dell’opera ormai prossimo e che non potrebbe viceversa essere garantito in ipotesi di immediata restituzione dei finanziamenti rgionali (…) “. Il Tar Puglia di Bari ha
accolto il ricorso del 2012 proposto dal Comune di Sant’Agata di Puglia contro la Regione Puglia per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – della Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia, dr.ssa A. Candela, n. 883 del 1 agosto 2012, notificata al Comune di Sant’Agata di Puglia il 14.08.12, portante la “Revoca del contributo finanziario provvisoriamente concesso per la
realizzazione di un micronido e centro ludico per la prima infanzia”, pari a €.697.000,00, e la decisione di diffidare il Comune predetto a restituire le somme già erogate a titolo di anticipazione.
Chiesto anche l’annullamento “ove occorra, della nota del 02.08.12, prot. n. 8534, a firma del Responsabile della linea 3.2 del PO Fesr 2007-2013 (all. 3), di notifica della D.D. n. 883 del 01.08.12 e portante la diffida all’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia a restituire alla Regione Puglia la somma di €. 155.568,12 concessa con D.D. n. 128 del 30.01.12 a titolo di anticipazione, oltre interessi maturati al 12.08.12, pari a €. 1.763,96″ ed altro.
Secondo il Tar “considerato che la destinazione ad asilo-nido non pare –ad una sommaria delibazione- in contrasto con le finalità dell’atto di donazione dell’immobile in parte qua destinato ad ospitare l’asilo e che, comunque,
non è stata espressamente prevista nel relativo atto la possibilità di risoluzione” e “-considerato altresì che la regione aveva acconsentito a prorogare il termine di conclusione dei lavori al 30.4.2012 in considerazione della disposta perizia in variante”, “ritenuto in ogni caso, nella comparazione degli interessi in gioco, di assegnare prevalenza all’interesse pubblico collegato al completamento dell’opera ormai prossimo e che non potrebbe viceversa essere garantito in ipotesi di immediata restituzione dei finanziamenti regionali” l’istanza va accolta.
Tratto da
www.statoquotidiano.it