(17/02/2017)
SANT'AGATA DI PUGLIA : REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE


di Redazione

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 11/02/2017 ART. 1 Il presente regolamento, stante la particolare conformazione e struttura del centro abitato di Sant’Agata di Puglia, contiene la disciplina per gli interventi a seguito di infiltrazioni nelle propriet1 private nel rispetto delle norme vigenti. ART. 2 Il Settore Tecnico viene definito competente sulla problematica e provvede alla: - raccolta delle comunicazioni di infiltrazioni nelle proprietà private causate da rete idrica, fognaria e/o fenomeni meteorici; - istruzione di ogni pratica con formazione di relativo fascicolo; - individuazione delle cause degli inconvenienti e delle modalità di intervento per la loro eliminazione stimandone i relativi costi; - affidamento interventi e controllo dell’esecuzione lavori. ART. 3 L’istanza di sopralluogo a seguito di infiltrazioni, redatta su apposito modulo all’uopo predisposto dall’ufficio, dovrà essere completa, relativamente al locale danneggiato, di: - dati del richiedente, elementi catastali e autocertificazione sulla proprietà e sulla regolare posizione tributaria comunale dello stesso richiedente relativamente all’immobile oggetto di infiltrazioni; - assunzione di responsabilità alla compartecipazione ai costi, secondo quanto appresso stabilito, per l’esecuzione di indagini e saggi affidati dall’ufficio per l’individuazione delle cause delle infiltrazioni nel caso in cui si riscontrasse la problematica non dovuta ai sottoservizi comunali di rete idrica e/o fognaria principali; - assunzione di responsabilità al pagamento delle spese per l’esecuzione di indagini e saggi affidati dall’ufficio per l’individuazione delle cause delle infiltrazioni nel caso in cui si riscontrasse la problematica dovuta ai cosiddetti allacci privati di rete idrica e/o fognaria ubicati sotto spazi pubblici, oppure a spazi e/o impianti di proprietà privata, salvo rivalsa sul diretto proprietario. ART. 4 L’ufficio ricevuta la richiesta di sopralluogo, in ordine di protocollo, provvede a: - intestare il singolo fascicolo; - effettuare verifiche sulle autocertificazioni prodotte dal richiedente con la collaborazione delle strutture preposte; - effettuare il sopralluogo e rilasciare all’interessato comunicazione circa le risultanze degli accertamenti e l’intervento di ripristino da condurre, con relativa stima dei costi, facendo presente: 1. che la spesa per l’intervento sarà totalmente a carico dell’ente comunale, nel caso le infiltrazioni dipendessero dai sottoservizi comunali di rete idrica e/o fognaria principali; 2. che l’intervento dovrà essere condotto da privato confinante all’interessato, nel caso le infiltrazioni dipendessero da spazi e/o impianti di proprietà privata; 3. che la spesa per l’intervento sarà ripartita in egual misura tra ente comunale ed interessato, nel caso le infiltrazioni dipendessero da spazi pubblici, a cui gli immobili danneggiati risultano sottoposti o confinanti, e fosse quindi necessario ricostruire il sistema impermeabilizzante; 4. che la spesa per l’intervento non sarà sostenuta dall’ente comunale, nel caso le infiltrazioni dipendessero dagli allacci privati di rete idrica e/o fognaria ubicati sotto spazi pubblici, e pertanto lo stesso sarà a carico di: a) il richiedente salvo rivalsa sul proprietario degli allacci in questione; b) il proprietario di detti allacci nel caso subentri spontaneamente nella questione; 5. che l’ente comunale non potrà effettuare interventi, n?riconoscere danni, nel caso le infiltrazioni si manifestassero in grotte/ipogei che si sviluppano nel sottosuolo o nel fronte della montagna e sono localizzati oltre spazi pubblici pavimentati per evidente impossibilità di individuare la provenienza dell’infiltrazione e di adottare sistemi di impermeabilizzazione del suolo che invece si sarebbero dovuti applicare, durante la fase di costruzione, sull’opera stessa. ART. 5 L’ufficio, nel caso di infiltrazioni per cause che coinvolgono l’ente comunale, provvede ad affidare gli interventi in questione, secondo le priorità da esso definite insindacabilmente, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti secondo l’importo precedentemente stimato e, nel caso di compartecipazione del richiedente, dopo assenso del Settore Economico Finanziario in merito al deposito cauzionale pari alla quota dello stesso richiedente. L’affidamento contempla ogni indicazione tecnica, relativamente a lavorazioni e materiali, per la ditta esecutrice oltre a tempi di esecuzione e clausola di garanzia su quanto effettuato dall’esecutore. ART. 6 L’ufficio durante il controllo dell’esecuzione degli interventi da parte della ditta affidataria provvede a: - accertare in maniera definitiva le cause delle infiltrazioni, in modo da confermare l’addebito della spesa di cui al precedente art. 4, con relazione corredata da documentazione fotografica; - sorvegliare la conduzione dei lavori al fine di accertare la rispondenza di questi alle indicazioni tecniche dell’affidamento, alle norme e alla regola d’arte con riferimento a materiali e posa in opera; - misurare e contabilizzare i lavori eseguiti, annotando su apposito registro, e raccogliere le certificazioni dei materiali utilizzati al fine di redigere la regolare esecuzione ad intervento ultimato. ART. 7 Il richiedente, nel caso di infiltrazioni per cause che non coinvolgono l’ente comunale, quali allacci privati sotto spazi pubblici, viene autorizzato dall’ufficio, su richiesta scritta, ad eseguire con propria ditta e a proprie spese l’intervento di ripristino, sotto la supervisione dello stesso ufficio al fine di accertarne la rispondenza alle prassi tecnica, alle norme e alla regola d’arte con riferimento a materiali e posa in opera. ART. 8 Per le infiltrazioni denunciate dall’entrata in vigore del presente regolamento e per cause che coinvolgono l’ente comunale e relativamente ai danni edili subiti dall’immobile privato, l’ufficio, su richiesta scritta, provvede alla loro quantificazione, tenendo opportunamente conto della vetustà dell’immobile, e comunica la stima all’interessato, con la eventuale ripartizione tra le parti, lasciando la facoltà di scelta per il richiedente di far affidare i lavori di ripristino direttamente all’ente comunale, dietro versamento eventuale sua quota, o di ottenere il rimborso, dopo formale accettazione e presentazione di attestazione di lavori eseguiti con relativa fattura della ditta esecutrice. ART. 9 Nel caso di realizzazioni di opere pubbliche, da parte dell’ente comunale, che interessino spazi pubblici a cui risultano sottoposti o confinanti ambienti privati, gli aventi titolo, laddove, a seguito di detti lavori, riscontrino danni alla proprietà possono presentare al comune, tempestivamente dal riscontro dei danni e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla realizzazione dell’opera pubblica, comunicazione scritta evidenziante gli inconvenienti. Il comune, a seguito di sopralluogo, possibilmente in contraddittorio, laddove riscontri anomalie e difetti nei lavori, provvede, nel rispetto delle procedure da norma, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, fonte di danno, esonerando il privato da qualsiasi onere. ART. 10 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigente nonché dello statuto e degli ulteriori regolamenti comunali. ART. 11 Il presente regolamento entra in vigIl presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’affissione all’albo comunale ai sensi del D.Lgs 267/00.