(13/05/2011) EGUAGLIANZA E LIBERTA' DEL CITTADINO di Rina Di Giorgio Cavaliere | ||
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Quando ci riferiamo al concetto dell’uguaglianza degli esseri umani, dobbiamo dire anche che è contraddetto dalla realtà, giacché se è vero che gli uomini devono essere uguali dinanzi a Dio e alla legge, è altrettanto vero che tra loro sono diversi e che di ciò devono rendersi consapevoli. I diversamente abili sono coloro che vivono, a volte sin dalla nascita, nel timore di non guarire, nella sofferenza fisica e nell’impossibilità di affrontare da sé il male. Più si approfondisce la loro vicenda, in particolare se il percorso di vita è analizzato come itinerario di crescita, più ci si rende conto che riescono a catalizzare intorno a sé persone che trovano nel collegamento una ragione di vita; la crescita della loro personalità diventa motore di sviluppo per chi è attorno.
E’ una concezione attiva della vita in cui la persona è considerata, non solo come il prodotto delle sue azioni, ma anche come il risultato dei rapporti con le persone che lo circondano; l’intelligenza non si trova semplicemente nel nostro cervello, ma è distribuita nel mondo della persona, nella rete di familiari e amici, negli insegnanti, nei colleghi, . . . Brunner rileva come la costruzione della realtà è il prodotto dell’attività del “fare significato”, plasmata dalle tradizioni e dai modi di pensare che costituiscono gli attrezzi di una cultura. In questo senso emerge l’educazione del cittadino; questa deve aiutare in particolare i giovani a usare gli strumenti del fare significato e della costruzione della realtà, in modo che possano adattarsi meglio al mondo in cui si trovano e, se necessario, cambiarlo. Nel nostro paese ci sono strutture come quelle ospedaliere pronte a curare le malattie e altre poco disposte a vedere in loro cittadini che hanno diritto al rispetto della personalità e della dignità. “Essere uomo è sentirsi inferiore e passare dall’inferiorità a situazioni di superiorità”, diceva Adler e Wleanur Rousvelt “nessuno può farci sentire inferiore senza il nostro consenso”. In questo senso d’inferiorità si può ravvisare la coscienza socratica del proprio limite come vera forma di sapienza, che induce l’uomo a superarsi lottando talvolta, perché solo superando i limiti soggettivi e obiettivi può realizzare veramente se stesso. Accogliendo la classica definizione della giustizia come “perpetua et constans voluntas jus suum unicuique tribuendi”, cui sono ispirate sia la codificazione sia l’applicazione delle leggi, si deduce che una giusta valutazione deve essere sempre ispirata a criteri di equità. La legge n. 104 porta la data del 5 febbraio 1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, di cui promuove la piena integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società. L’art. 13 stabilisce l’integrazione scolastica dei predetti soggetti nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. In precedenza né la legge Casati (1859) né la legge Gentile (1923) avevano affrontato il problema; il primo intervento legislativo nel settore delle scuole speciali è una legge di bilancio del 1962. La nuova fase legislativa, quella dell’integrazione, parte dalla legge 30 marzo 1971 e dalla successiva del 4 agosto 1977, con decreti interministeriali e circolari. di Rina Di Giorgio Cavaliere | ||